1. I centri, avvalendosi di norma di docenti di ogni ordine e grado di istruzione con servizio di ruolo prestato nelle istituzioni scolastiche e nelle iniziative formative italiane all'estero per non meno di un quadriennio e non in quiescenza:
a) concorrono alla formazione iniziale e continua degli insegnanti da destinare al servizio scolastico e formativo all'estero;
b) concorrono alla formazione dei docenti in servizio nei ruoli metropolitani per l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua;
c) istituiscono e organizzano corsi di aggiornamento per i docenti di cui alle lettere a) e b);
d) promuovono attività interculturali sul territorio nazionale, anche in collaborazione con i Paesi europei ed extraeuropei;
e) producono, in collaborazione con istituti universitari, enti e associazioni, specifico materiale didattico per l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua in Italia e all'estero;
f) favoriscono la diffusione della certificazione degli esiti formativi e linguistici;
g) forniscono consulenza sul territorio per aspetti relativi all'integrazione e all'istruzione degli immigrati.
2. I centri sono organizzati in analogia a quanto disposto per i centri provinciali per l'istruzione degli adulti previsti all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.